Randagismo
Legge 14 Agosto 1991 n.281 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" Circolare del Ministero della Sanità 10 Marzo 1992 n.9"Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo"
Decreto Ministeriale del Ministero della Sanità 1996 "Norme in materia di affidamento dei cani randagi"
Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo 1987- Capitolo III "misure complementari per gli animali randagi"
Decreto legislativo n.116 del 27/1/1992, di recepimento della direttiva CEE n.609 del 1986, "in materia di protezione degli animali a fini sperimentali o ad altri fini scientifici"
- La legge proibisce l'utilizzo di animali randagi a fini sperimentali. Gli animali da esperimento devono essere contrassegnati e provenire da allevamenti autorizzati e controllati; proibisce il commercio e l'uso di animali resi afoni (con le corde vocali tagliate); fa una certa differenziazione nel trattamento di scimmie, cani e gatti; stabilisce un sistema di autorizzazioni ministeriali per gli esperimenti; ogni volta, per esempio, i ricercatori dovrebbero giustificare il mancato ricorso a metodi alternativi e così via. (da "La città degli uomini e degli animali" di Enrico Moriconi- Edizioni Cosmopolis)
Testi di legge
Capitolo III articolo 12- Riduzione del numero di animali randagi
Quando una Parte ritiene che il numero di animali randagi rappresenta un problema per detta Parte, essa deve adottare le misure legislative e/o amministrative necessarie a ridurre tale numero con metodi che non causino dolori, sofferenze o angosce che potrebbero essere vietate.
a) Tali nisure debbono comportre che: I. se questi animali debbono essere catturati, ciò sia fatto con il minimo di sofferenze fisiche e morali tenendo conto della natura dell'animale; II. nel caso che gli animali catturati siano tenuti o uccisi, ciò sia fatto in conformità con i principi della presente Convenzione.
b) Le Parti si impegnano a prendere in considerazione: I. l'identificazione permanente di cani e gatti con mezzi adeguati che causino solo dolori, sofferenze o angosce di poco conto o passeggere, come il tatuaggio abbinato alla registrazione del numero e dei nominativi ed indirizzi dei proprietari; II. di ridurre la riproduzione non pianificata dei cani e dei gatti col promuovere la loro sterilizzazione; III. di incoraggiare le persone che rinvengono un cane o un gatto randagio, a segnalarlo all'Autorità competente.
fonte ENPA